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Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (articolo 16, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea (TFUE) e articolo 240, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea.
Ogni Stato membro dell’Unione europea è rappresentato nel Coreper da un rappresentante permanente (Coreper II) e da un rappresentante permanente aggiunto (Coreper I) con lo status di ambasciatori dell’Unione europea.
Il Coreper svolge un ruolo cardine nel processo decisionale dell’Unione. Esso coordina e prepara i lavori di tutte le riunioni del Consiglio e tenta di trovare, al proprio livello, un accordo che sarà successivamente presentato per l’adozione da parte del Consiglio. Esso garantisce inoltre la coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione e vigila sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:
Esso provvede a un’adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio a cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o suggerimenti.
Gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio rispecchiano l’avanzamento dei lavori del Coreper. L’ordine del giorno del Coreper è diviso in due parti:
Tuttavia, qualora il Coreper raggiunga un accordo su un punto della parte II presente sul proprio ordine del giorno, tale punto figurerà in genere tra i punti «A» dell’ordine del giorno del Consiglio, che consiste di:
Il Coreper è diviso in due parti:
Di norma, il Coreper si riunisce ogni settimana. I preparativi per i suoi lavori sono effettuati il giorno precedente dai collaboratori più stretti dei membri del Coreper che si riuniscono sotto i nomi:
Tali gruppi si occupano rispettivamente della revisione dell’ordine del giorno del Coreper I e II e ne stabiliscono i dettagli tecnici e organizzativi. Questa fase preparatoria permette altresì la formazione di una prima idea delle posizioni che le diverse delegazioni adotteranno durante la riunione del Coreper.
Il Coreper può adottare decisioni procedurali elencate nell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento interno del Consiglio, ad esempio, la decisione di tenere una riunione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo, o la decisione di adoperare una procedura scritta.
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