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Coreper

Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (articolo 16, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea (TFUE) e articolo 240, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea.

Ogni Stato membro dell’Unione europea è rappresentato nel Coreper da un rappresentante permanente (Coreper II) e da un rappresentante permanente aggiunto (Coreper I) con lo status di ambasciatori dell’Unione europea.

Il Coreper svolge un ruolo cardine nel processo decisionale dell’Unione. Esso coordina e prepara i lavori di tutte le riunioni del Consiglio e tenta di trovare, al proprio livello, un accordo che sarà successivamente presentato per l’adozione da parte del Consiglio. Esso garantisce inoltre la coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione e vigila sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

  • principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;
  • norme che stabiliscono le competenze di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea;
  • disposizioni di bilancio;
  • norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

Esso provvede a un’adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio a cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o suggerimenti.

Gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio rispecchiano l’avanzamento dei lavori del Coreper. L’ordine del giorno del Coreper è diviso in due parti:

  • la parte I comprende i punti che in linea di principio non richiedono un dibattito e che di solito corrispondono ai punti «A» dell’ordine del giorno del Consiglio (si tratta di punti, che preparati dal Coreper, potrebbero incontrare l’approvazione del Consiglio senza lo svolgimento di un dibattito);
  • la parte II richiede un dibattito.

Tuttavia, qualora il Coreper raggiunga un accordo su un punto della parte II presente sul proprio ordine del giorno, tale punto figurerà in genere tra i punti «A» dell’ordine del giorno del Consiglio, che consiste di:

  • punti A, da approvare senza dibattito in seguito a un accordo raggiunto in seno al Coreper;
  • punti B, che richiedono un dibattito.

Il Coreper è diviso in due parti:

  • il Coreper I prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio:
    • occupazione, politica sociale, salute e consumatori;
    • competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio);
    • trasporti, telecomunicazioni ed energia;
    • agricoltura e pesca;
    • ambiente;
    • istruzione, gioventù, cultura e sport.
  • Il Coreper II prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio:
    • affari generali;
    • affari esteri;
    • affari economici e finanziari;
    • giustizia e affari interni.

Di norma, il Coreper si riunisce ogni settimana. I preparativi per i suoi lavori sono effettuati il giorno precedente dai collaboratori più stretti dei membri del Coreper che si riuniscono sotto i nomi:

  • gruppo Mertens per la parte 1 del Coreper;
  • gruppo Antici per la parte 2 del Coreper.

Tali gruppi si occupano rispettivamente della revisione dell’ordine del giorno del Coreper I e II e ne stabiliscono i dettagli tecnici e organizzativi. Questa fase preparatoria permette altresì la formazione di una prima idea delle posizioni che le diverse delegazioni adotteranno durante la riunione del Coreper.

Il Coreper può adottare decisioni procedurali elencate nell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento interno del Consiglio, ad esempio, la decisione di tenere una riunione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo, o la decisione di adoperare una procedura scritta.

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